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LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1987)
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Testo in vigore dal:  24-8-1961

Art. 37


Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze nonché alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo, per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per l'interno nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.