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LEGGE 5 luglio 1961, n. 579

Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/1974)
Testo in vigore dal:  11-1-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n. 90 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."