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LEGGE 23 giugno 1961, n. 520

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1993)
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Testo in vigore dal:  20-7-1961

Art. 6


Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Il personale a contratto che prima del termine del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.