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LEGGE 23 giugno 1961, n. 520

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1993)
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Testo in vigore dal:  20-7-1961

Art. 5


Il personale a contratto è assunto, con la osservanza delle disposizioni della presente legge, su proposta di due speciali Commissioni, i cui membri ed i presidenti sono designati dai competenti Consigli di amministrazione.
L'assunzione in servizio è fatta per un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova, durante il quale il personale può essere licenziato qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato, su conforme parere del competente Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui al primo comma, solo per i seguenti motivi:
a) scarso rendimento;
b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
e) gravi motivi disciplinari;
d) abbandono del servizio.
Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione o soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.