LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
Testo in vigore dal: 20-1-1961
                              Art. 16.

  Le  norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione
e  l'amministrazione del fondo di cui all'art. 15 saranno fissate con
apposito  regolamento  approvato  dal  Ministero,  delle  finanze, di
concerto  con  il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1960

                               GRONCHI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                  COLOMBO - GONELLA -
                                                                SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA