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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  20-1-1961

Art. 16


Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero, delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

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