stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • PERSONALE ASSISTENTE
    NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E NEI LICEI ARTISTICI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE NEI CONSERVATORI
    DI MUSICA E PIANISTI ACCOMPAGNATORI NELL'ACCADEMIA
    NAZIONALE DI DANZA
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Assistenti


In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo presso le Accademie di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie artistiche presso i Licei artistici è previsto un posto di assistente di ruolo.
Gli assistenti vengono distribuiti in due ruoli a seconda che esplichino la loro opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici. La rispettiva carriera è fissata dalla annessa tabella A ed il passaggio dalla I alla II classe di stipendio è subordinato al rapporto favorevole del capo dell'Istituto. I compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione di assistente sono fissati nell'annessa tabella B.
Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.