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LEGGE 10 settembre 1960, n. 962

Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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Testo in vigore dal:  13-9-1960

Art. 2


Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
"In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati".