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LEGGE 28 luglio 1960, n. 778

Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1967)
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Testo in vigore dal:  17-5-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 della, legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:
"Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.
Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.
((In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo))
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Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente.
L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.(1)
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).
La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi".
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 marzo 1965, n. 155, ha disposto (con l'art.3) che " Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro."