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LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1968)
Testo in vigore dal:  15-3-1964
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Art. 5

((Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subito perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti))
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I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale del l'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato lo evento.
Le stesse provvidenze possono essere concesse per la estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento.
I benefici di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'art. 1.