LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1968)
Testo in vigore dal: 31-12-1966
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.

  ((Nelle  zone  delimitate al sensi dell'articolo 9, Il Ministro per
l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare i Consorzi di bonifica, i
Consorzi   di   bonifica  montana  ed  i  Consorzi  di  miglioramento
fondiario,  a  concedere  lo sgravio dei contributi per non oltre sei
rate   consecutive  a  decorrere  dalla  data  del  provvedimento  di
delimitazione.
  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai predetti
consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.
  I  mutui  possono  essere  contratti  anche  con istituti abilitati
all'esercizio  del  credito  agrario  di  miglioramento e le relative
operazioni  sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito
agrario di miglioramento.
  La  concessione  dei mutui e' condizionata ad attestazione da parte
del  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste della necessita' del
ricorso al credito)).((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  18  novembre  1966, n. 976, convertito con modificazioni,
dalla  L.  23 dicembre 1966, n. 1142, ha disposto (con l'art. 23-bis)
che "Nel territorio dell'Isola della Donzella (comune di Parto Tolle)
lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo a modifica
dell'articolo  12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' concesso per
dodici rate consecutive".