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LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1968)
Testo in vigore dal:  31-12-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

((Nelle zone delimitate al sensi dell'articolo 9, Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i Consorzi di bonifica, i Consorzi di bonifica montana ed i Consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre sei rate consecutive a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.
I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento.
La concessione dei mutui è condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessità del ricorso al credito))
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((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142, ha disposto (con l'art. 23-bis) che "Nel territorio dell'Isola della Donzella (comune di Parto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo a modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è concesso per dodici rate consecutive".