LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146

Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1984)
Testo in vigore dal: 26-1-1960
                               Art. 2.

  In  esecuzione  di  accordi  intervenuti  con  altri  Governi, o di
convenzioni  internazionali  oppure  quando  sussista reciprocita' di
trattamento  tributario  o  per esigenze dei traffici, possono essere
concesse  esenzioni  o  riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di
cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con
quello per i trasporti.