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LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146

Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1984)
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Testo in vigore dal:  2-9-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.
((1))

Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto è di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.
((1))

Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 agosto 1984, n. 467 ha disposto (con l'art. 10) che "Gli importi del diritto fisso di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000".