LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/2018)
Testo in vigore dal: 27-3-2001
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                               Art. 5.

  Il  Consiglio  di  disciplina  per  gli  ufficiali della Guardia di
finanza  si compone di ufficiali ((in servizio permanente)) del Corpo
di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola
anzianita' superiore se trattasi di ufficiale generale.
  ((2.  Il  presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di
grado  inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un
colonnello  ovvero  a  generale di corpo di armata quando l'ufficiale
deferito sia un generale.))
  ((3.   In   caso  di  indisponibilita'  di  ufficiali  in  servizio
permanente  del  Corpo,  sono  chiamati  a far parte del consiglio di
disciplina,  per  i generali e i colonnelli, ufficiali generali della
Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero,
in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di
grado   corrispondente  in  servizio  permanente  delle  altre  Forze
armate.))