stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 agosto 1959, n. 904

Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1966)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-1-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


Le somme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 200 miliardi, per i lavori di cui all'art. 1, e di lire 40 miliardi, per i lavori di cui all'art. 2. Il loro pagamento sarà ripartito negli esercizi finanziari indicati, entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste.
Sulle somme stesse grava, nella misura dello 0,75 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'A.N.A.S. in dipendenza dell'attuazione del programma stradale e autostradale. (2)
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 18 dicembre 1962, n.1748 ha disposto (con l'art. 3) che "A decorrere dall'esercizio 1962-63, sugli stanziamenti annuali quali risultano dalla presente legge, la quota oneri generali prevista dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è elevata all'1,50 per cento, di cui non meno di due terzi dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti."
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 10 gennaio 1966, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione."