stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 agosto 1959, n. 904

Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1966)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-1-1966
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 10 gennaio 1966, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione."