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LEGGE 30 luglio 1959, n. 616

Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1984)
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Testo in vigore dal:  7-11-1994
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Art. 3

((È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio))
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