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LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1998)
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Testo in vigore dal:  26-9-1962
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Art. 9


I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 6 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.
Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto dall'art. 6 della presente legge, hanno diritto, al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge.
Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.
Il supplemento di pensione di cui al secondo comma del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
((I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi secondo, terzo e quarto danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.
È dovuta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di invalidità all'iscritto alla Gestione speciale, ovvero la pensione di riversibilità ai suoi superstiti, quando l'iscritto stesso, al momento della domanda di pensione o a quello della morte, abbia già raggiunto i requisiti all'uopo occorrenti in base ai soli contributi versati nell'assicurazione medesima.
Ferme le disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di misura e decorrenza del primo supplemento di pensione per contributi versati nella Gestione speciale e di riassorbimento dell'eventuale integrazione sino a concorrenza dei minimi, al pensionato per invalidità nell'assicurazione generale obbligatoria può essere liquidato tale supplemento soltanto qualora ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:
a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età, se uomo, o il 60°, se donna;
b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.
I contributi versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto, con le stesse norme, alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati che hanno liquidato il supplemento per il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento))
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