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LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1998)
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Testo in vigore dal:  28-3-1989
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Art. 3


È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani"".