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LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1998)
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Testo in vigore dal:  8-1-1993
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Art. 2


Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
3) gli ascendenti;
4) i fratelli e le sorelle.
((8))

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.
Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 1992, n. 485 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1993, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dello art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa". Con la stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado".