LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1998)
Testo in vigore dal: 8-1-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Sono   compresi   nell'obbligo  assicurativo  gli  altri  familiari
coadiuvanti,  intendendosi  come  tali  i familiari dell'iscritto che
lavorino  abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano
gia'  compresi  nell'obbligo  assicurativo  previsto  dalla  presente
legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle
norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia
e   superstiti,   in  quanto  lavoratori  subordinati  od  in  quanto
apprendisti  coperti  di assicurazione a norma della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni.
  Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:
    1) il coniuge;
    2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
    3) gli ascendenti;
    4) i fratelli e le sorelle. ((8))
  Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e
gli    affiliati,   quelli   naturali   legalmente   riconosciuti   o
giudizialmente  dichiarati,  quelli  nati  da  precedente  matrimonio
dell'altro  coniuge,  nonche'  i  minori  regolarmente affidati dagli
organi  competenti  a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli
adottanti,  gli  affilianti,  il  patrigno  e la matrigna, nonche' le
persone   alle   quali   i   titolari  di  impresa  artigiana  furono
regolarmente affidati come esposti.
  Il titolare dell'impresa artigiana e' tenuto anche al pagamento dei
contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo
il diritto di rivalsa.
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AGGIORNAMENTO (8)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 1992, n. 485
(in  G.U.  1a s.s. 07/01/1993, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dello  art.  2,  secondo  comma, della legge 4 luglio
1959,   n.   463   (Estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro
familiari),  nella  parte in cui non considera familiari agli effetti
del  comma  precedente  i  figli  di  fratelli o sorelle del titolare
dell'impresa".  Con  la stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27
della  legge  11  marzo  1953, n. 87, ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959,
n.  463,  nella parte in cui non considera familiari agli effetti del
comma  precedente  i  parenti  di  terzo  grado  diversi dai figli di
fratelli  o  sorelle  del  titolare  dell'impresa, nonche' gli affini
entro il secondo grado".