LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

Ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  Il Comandante generale della Guardia di finanza  e'  scelto  fra  i
generali di Corpo  d'armata  in  servizio  permanente  effettivo  del
medesimo Corpo  o  dell'Esercito  ed  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della difesa. 
  Il Comandante generale e' collocato in soprannumero agli  organici.
Qualora alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  comma  si
determini una vacanza nel grado di generale  di  corpo  d'armata,  la
stessa e' colmata, con la medesima  decorrenza,  con  una  promozione
ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69. 
  Il Comandante generale presiede a tutte  le  attivita'  concernenti
l'organizzazione,  il  personale,  l'impiego,  i   servizi   tecnici,
logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della  Guardia  di
finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per
quanto e' necessario in relazione  all'addestramento  militare  e  al
concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari  in  caso  di
emergenza. Ha rapporti col Comandante generale  dei  carabinieri  col
Capo  della  polizia  e  con  tutti   gli   altri   organi   centrali
dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento  con
essi dell'attivita' della Guardia di finanza. 
  Il Comandante  generale  e'  coadiuvato  nell'esercizio  delle  sue
funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza  o  d'impedimento,  dal
Comandante  in  seconda,  che  attende  anche  in  particolare,  alla
trattazione degli affari che  gli  vengono  delegati  dal  Comandante
generale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. 
  Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni  e
non e' prorogabile ne' rinnovabile. Se  non  ((abbia  raggiunto  il))
limite di eta'  al  termine  del  triennio,  il  Comandante  generale
permane nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque  al  massimo
per un altro anno. Il Comandante  generale,  qualora  nel  corso  del
triennio  debba  cessare  dal  servizio  permanente   effettivo   per
raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino  al
termine  del  mandato.  Al  termine  del  mandato  e'   disposto   il
collocamento in congedo da equiparare a tutti gli  effetti  a  quello
per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta',  con  applicazione  delle
disposizioni dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66. (6) (8) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4)  che
la presente modifica acquista  efficacia  dalla  data  di  assunzione
della carica del Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, nominato secondo le  procedure  stabilite  dal  primo  comma
dell' articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come  sostituito  dalla
legge 3 giugno 2010, n. 79. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 7, comma 10)  che
"In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se  di  durata
inferiore a tre anni comprese le  proroghe,  sono  estesi  fino  alla
durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in  corso  di
durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 23)
che "L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n.  189,
come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica  anche
ai mandati in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto".