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LEGGE 3 aprile 1958, n. 474

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1974)
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Testo in vigore dal:  12-6-1965
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Art. 5


I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.
La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 aprile 1965, n. 488 ha disposto (con l'art. 13) che "Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purché detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso".