LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
Testo in vigore dal: 21-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
                 (Componenti eletti dal Parlamento) 
 
  La elezione dei componenti del Consiglio  superiore  da  parte  del
Parlamento in seduta comune delle  due  Camere  avviene  a  scrutinio
segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. 
  Per ogni scrutinio saranno gradualmente  proclamati  eletti  coloro
che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente. 
  Per  gli  scrutini  successivi  al  secondo   e'   sufficiente   la
maggioranza dei tre quinti dei votanti. 
  ((I  componenti  da  eleggere  dal  Parlamento  sono   scelti   tra
professori ordinari  di  universita'  in  materie  giuridiche  e  tra
avvocati dopo quindici anni  di  esercizio  effettivo,  nel  rispetto
dell'articolo 104 della Costituzione, secondo  procedure  trasparenti
di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di  genere  di
cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione)).