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LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1980)
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Testo in vigore dal:  27-2-1962
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Art. 8

((L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università ed Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente))
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((1))

L'assistente, qualora i Consigli delle due Facoltà interessate riconoscano la possibilità del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico di insegnamento, del trattamento economico di cui all'art. 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni.
Il Ministro per la pubblica istruzione può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.
Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo: conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia l'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.
Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione in carriera.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".