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LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  27-2-1962
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Art. 17



Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti della anzianità di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della anzianità di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella anzianità stessa.
Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, è computato, agli effetti della anzianità di professore ordinario; per metà della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di coloro che, a seguito di concorso nazionale, abbiano svolto o svolgano la propria attività presso la scuola archeologica italiana di Atene, la Scuola archeologica di Roma, la Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (categoria, C), la Scuola nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il Medioevo (categoria D) e la Scuola, annessa all'Istituto italiano per la storia antica (categoria B).
Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori già inclusi in terna o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio.
((1))

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, nei confronti dei professori nominati in ruolo universitario ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, valutando come periodo di insegnamento effettuato anche quello durante il quale, per ragioni politiche, non poterono ottenere la conferma dell'incarico d'insegnamento universitario.
In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6° di gruppo A o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualità di professore ufficiale può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.
Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della determinazione dell'anzianità dei professori, in rapporto alla loro appartenenza al Corpo accademico e ai Consigli di facoltà, va tenuto conto della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "La valutazione di cui al comma quarto dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è estesa, limitatamente ad un terzo, anche ai periodo d'insegnamento prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto". Ha inoltre disposto (con l'art. 24) che tale modifica ha effetto dal 1° novembre 1961.