LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.

  Il  professore  universitario,  con  l'inizio  dell'anno accademico
successivo  a  quello  in  cui  compie il 70° anno di eta', assume la
qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo
del   Capo   provvisorio  dello  Stato  26  ottobre  1947,  n.  1251,
ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.
  Ai   professori   di   cui  all'art.  19  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  5  aprile 1945, n. 238, e' data facolta' di chiedere
il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.
  Ai  fini  della  determinazione  del numero legale richiesto per la
validita'  delle  adunanze  del  Corpo  accademico e del Consiglio di
facolta',  si  tiene  conto  del  professore  fuori ruolo soltanto se
intervenga all'adunanza.
  Qualora  la  deliberazione debba essere adottata con la maggioranza
assoluta  dei professori "appartenenti alla Facolta'", si tiene conto
del  professore  fuori  ruolo  solo  nel  caso  che  intervenga  alla
adunanza.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240)).