LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-4-1958
                              Art. 10.

  Per  eccezionali  e  giustificate  ragioni  di  studio o di ricerca
scientifica   che   richiedano  la  sua  permanenza,  all'estero,  il
professore  universitario  puo'  essere  collocato  in congedo per la
durata di un intero anno solare.
  Il  congedo  e'  accordato dal Ministro, sentita la Facolta' cui il
professore   appartiene,   e  non  puo'  essere  rinnovato  nell'anno
successivo.
  Durante  il  periodo  di  congedo  di  cui  ai  precedenti commi il
professore  conserva  la  sua  qualita'  di  professore  di  ruolo in
servizio  attivo  agli  effetti  della  carriera  e  del  trattamento
economico.
  Il  congedo  straordinario  ed  il  collocamento in aspettativa per
infermita'  o  per  motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su
domanda  dei  professori interessati corredata del parere del rettore
dell'Universita'   o   del   direttore   dell'Istituto  superiore  di
appartenenza,  secondo  le  norme  previste  dal  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
  Sono  altresi'  disposti  con  decreto  Ministeriale  il  congelo e
l'aspettativa  di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10
gennaio 1957, n. 3.