LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

Costituzione del Ministero della sanita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
Testo in vigore dal: 14-8-1958
                               Art. 2.

  Sono devolute al Ministero della sanita':
    1)  le  attribuzioni  dell'Alto  Commissariato  per l'igiene e la
sanita' pubblica;
    2)  le  attribuzioni  delle  altre  Amministrazioni  dello Stato,
previste  dal  n.  1) dell'articolo precedente, in materia di sanita'
pubblica;
    3)  le  attribuzioni  del Ministero dell'interno nei riguardi del
personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.
  Il  Ministero  della  sanita',  inoltre, di concerto con quello dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva i
progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e
altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara
la pubblica utilita' e, quando occorra, l'indifferibilita' ed urgenza
delle  relative  opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25
giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.