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LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
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Testo in vigore dal:  21-5-1988
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Art. 11


Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si farà fronte con le seguenti contribuzioni:
a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni. (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, numero 5)) che dalla data del 1 gennaio 1965 è abrogata la lettera b) del presente articolo, limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".