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LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
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Testo in vigore dal:  2-11-1961
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Art. 10


Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese.
((2))

La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonché la Commissione centrale di cui al precedente art. 6.
I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 17 ottobre 1961, n. 1038 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è elevato a lire 500 giornaliere".