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LEGGE 4 marzo 1958, n. 174

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2011)
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Testo in vigore dal:  2-2-1962
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Art. 12


Il Commissariato per il turismo è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 dicembre 1961, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
(...) d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività, diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni".