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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1987)
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Testo in vigore dal:  1-3-1958

Art. 8


I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.