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LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1972)
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Testo in vigore dal:  31-5-1967
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Art. 19

((La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla età massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge))
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