LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1972)
Testo in vigore dal: 15-6-1969
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.

  La  vedova  del  dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo,
deceduto  dopo  aver  maturato  venti  anni di servizio effettivo, ha
diritto  alla  pensione  di  riversibilita'  quando il matrimonio sia
stato contratto prima della cessazione dal servizio.
  ((Ha,  inoltre,  diritto a pensione di riversibilita' la vedova del
pensionato dello Stato, purche' il matrimonio, qualora sia posteriore
alla  cessazione  del  servizio,  sia  stato contratto dal pensionato
prima  del  compimento  del settantaduesimo anno di eta' e sia durato
almeno  due  anni  e  se  la differenza di eta' fra i coniugi non sia
maggiore  di  anni  venti.  Si  prescinde  dalle  suddette condizioni
qualora  il  matrimonio sia stati) contratto dal pensionato prima del
compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  o  qualora  dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma)).((2))
  Il  limite  di  72  anni di cui al precedente comma e' elevato a 75
anni  per  i  titolari  di  pensioni  privilegiate  ordinarie,  ferme
restando le altre condizioni previste dal comma stesso.
  La  pensione  non  spetta  alla vedova quando sia stata pronunciata
sentenza,  passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal
caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un
assegno  alimentare  pari  al  20  per  cento della pensione diretta;
qualora  esistano  orfani  il  predetto  assegno  alimentare non puo'
superare la differenza fra l'importo della pensione di riversibilita'
che  sarebbe  spettata  alla  vedova  con  orfani ove non fosse stata
pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta
agli orfani.
  Alla  vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo,
deceduto  dopo  dodici  mesi  e  prima  di  venti  anni  di  servizio
effettivo,  spetta  una  indennita'  per una volta tanto nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni.
  In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la
pensione  spetta  il  marito quando questi sia riconosciuto inabile a
proficuo  lavoro,  risulti  a  carico della moglie ed abbia contratto
matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di eta'.
  In  tal  caso  la  pensione  e' liquidata applicando le percentuali
vigenti  per  la  vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza,
passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva
il disposto del precedente quarto comma.
  La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di
cui  al  quarto  comma  si  perdono nel caso che il titolare passi ad
altre nozze.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  14  maggio  1969,  n. 252 ha disposto (con l'art. 2) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1969.