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LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1972)
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Testo in vigore dal:  11-3-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.
I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al Compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.
Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, né a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio.
Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici.
La pensione è commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.
A partire dal 1 luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.