LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l'educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1990)
Testo in vigore dal: 29-11-1966
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24.

  Il  corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica e'
triennale.  Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti
gli  esami  di  profitto sostengono un esame per il conseguimento del
diploma di educazione fisica.
  Al  primo  anno degli istituti superiori di educazione fisica si e'
iscritti  mediante  concorso  per  esame,  per  un  numero  di  posti
determinato  annualmente  dal Ministero della pubblica istruzione. Al
concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di
istruzione  media  di secondo grado, valido per la immatricolazione a
corsi  di laurea universitari, o di diploma di licenza degli istituti
tecnici femminili.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  24  ottobre  1966, n.932 ha disposto (con l'art. 1) che "In
deroga  agli  articoli  23,  primo e secondo comma e 24 della legge 7
febbraio  1958,  n.  88,  gli Istituti superiori di educazione fisica
statali   o   pareggiati   istituiscono,  previa  autorizzazione  del
Ministero  della  pubblica  istruzione, appositi corsi riservati agli
iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma,
della   ordinanza   ministeriale   30   marzo  1961,  concernente  il
conferimento  degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico
1961-62,  i  quali  alla  data del 30 settembre 1966 abbiano prestato
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali
o  pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di
insegnamento  di  educazione  fisica  con  qualifica  non inferiore a
"valente"."