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LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  28-1-1958

Art. 30

(Appalto a trattativa privata delle rivendite
ordinarie vacanti di particolare importanza).


Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, è in facoltà dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o località che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.