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LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1990)
Testo in vigore dal:  28-8-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233))
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Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilità sono quelle stabilite nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 638, convertito nella legge luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 26.02.1975 n. 55) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilità ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa".