LEGGE 30 luglio 1957, n. 654

Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte dirette.

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Testo in vigore dal: 8-8-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  cui  all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1,
entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei
testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio
1958.