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LEGGE 30 luglio 1957, n. 654

Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte dirette.

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Testo in vigore dal:  8-8-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di cui all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, è prorogato al 31 gennaio 1958.