stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 luglio 1957, n. 601

Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-8-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nei contratti di affitto di fondi rustici delle Province della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, non è ammesso il ricorso di perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione del fondo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1957

GRONCHI ZOLI - COLOMBO - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA