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LEGGE 9 luglio 1957, n. 600

Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1970)
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Testo in vigore dal:  10-6-1964
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni. (1)
((2))

La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti:
esercizio 1956-57 . . . . . . . . . . . L. 10.000 milioni
" 1957-58 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
" 1958-59 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
" 1959-60 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1960-61 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1961-62 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1962-63 . . . . . . . . . . . " 30.000 milioni
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Totale . . . L. 199.750 milioni
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Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 639, è tratto anche dai fondi stanziati dalla presente legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 maggio 1964, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600."