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LEGGE 25 aprile 1957, n. 283

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  24-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.