LEGGE 25 aprile 1957, n. 283

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
Testo in vigore dal: 24-5-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza dal 1 luglio 1957, la pensione normale spettante al
personale  di  cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti
anni  di  servizio  effettivo  e'  pari  al  35 per cento dell'ultimo
stipendio  integralmente  percepito  e  degli altri eventuali assegni
utili  a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo
anno  di  servizio  effettivo  la  pensione di cui sopra e' aumentata
dell'1,75  per  cento  del predetto stipendio e degli altri eventuali
assegni  utili  a  pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per
cento  degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio
utile.