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LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1957

Art. 42


Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:
1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria è richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;
2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;
3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;
4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;
5) sulla sicurezza delle lavorazioni;
6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;
7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;
8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;
9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;
10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;
11) sulla determinazione dei limiti di profondità dei permessi e delle concessioni;
12) sui casi di decadenza;
13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;
14) in ogni caso previsto dalla legge.