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LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2010)
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Testo in vigore dal:  11-3-2010
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Art. 40


È istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.
All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.
All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio nonché esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunte le parole "e le georisorse", in seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.