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LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2010)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  17-4-1958
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.
((Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiore a 1200 metri, nonché quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136))
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