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LEGGE 8 dicembre 1956, n. 1378

Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1999)
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Testo in vigore dal:  21-11-1967
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore per quelle professioni per le quali l'Università od Istituto rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti.
Ciascuna Commissione è divisa in sottocommissioni per ognuna delle branche affini professionali.
La Commissione plenaria è presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o in pensione;
ne fa parte un magistrato d'appello nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.
Ogni sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo o in pensione appartenente alla Facoltà universitaria che ha rilasciato il titolo accademico in base al quale è stata concessa l'abilitazione provvisoria, e da un estraneo alla pubblica Amministrazione, che dovrà essere scelto su terne proposte dal competente Ordine professionale locale.
Per l'ufficio di presidente e per ciascuna delle suddette categorie possono essere nominati supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari in caso di assenza.
Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Ai componenti le Commissioni sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni.
Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 17 ottobre 1967, n.975 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968."