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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1963
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Art. 12


In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facoltà di conservare la sua iscrizione al Fondo purché ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:
a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;
b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;
c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.
L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facoltà di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria può sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.
((L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo; mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo))
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