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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
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Art. 9


Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorità giudiziaria.
Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le 200.000 lire.
((I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria))
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