LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
Testo in vigore dal: 24-3-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  Nelle  societa'  ((controllate  dallo  Stato)),  il Ministro per il
tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro
competente,  avocare  a  se'  e  alle proprie dipendenze, all'Ufficio
liquidazioni  di cui all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo
Stato  come  azionista  per  richiedere  la convocazione di assemblee
straordinarie,  nonche'  per  votare  lo  scioglimento  o la messa in
liquidazione  anche anticipata delle societa', la nomina, la revoca o
la  sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilita' contro
amministratori e liquidatori.