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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
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Testo in vigore dal:  24-3-1995
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Art. 6


Nelle società
((controllate dallo Stato))
, il Ministro per il tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sé e alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonché per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori.