LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
Testo in vigore dal: 12-1-1957
                              Art. 12.

  Il   rapporto   di  impiego  tra  gli  enti  o  societa'  posti  in
liquidazione  in  base  all'art.  1  ed  il  personale  risultante in
servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in
liquidazione   cessa  con  la  fine  del  mese  successivo  a  quello
dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.
  Per  gli  enti  di  cui  il  Ministero  del tesoro abbia assunto la
prosecuzione  della  gestione  di  liquidazione ai sensi dell'art. 2,
detto  rapporto  cessa  allo scadere del mese successivo a quello del
relativo provvedimento.
  Il  personale  suddetto  e'  licenziato e ad esso e' corrisposto il
trattamento   di   liquidazione   previsto   dalle  disposizioni  che
disciplinato le attivita' degli enti di provenienza.
  Per  le  esigenze  delle  gestioni  di  liquidazione,  puo'  essere
trattenuto  in servizio il personale strettamente indispensabile, per
la  durata  non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della
gestione  liquidatoria  da  parte  dello  Stato. A detto personale si
applicano  all'atto  del  licenziamento,  le  disposizioni  del comma
precedente.
  Al personale licenziato in applicazione dei commi terzo e quarto e'
corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettantegli,
una  indennita'  straordinaria  di  importo  pari  a  tre  mensilita'
dell'ultima retribuzione complessiva percepita.
  Entro  cinque  anni  dalla  cessazione  del rapporto di impiego, il
personale  licenziato  dagli  enti  soppressi ai sensi della presente
legge potra' essere ammesso ai concorsi banditi dalle Amministrazioni
dello  Stato,  dagli  Enti  locali e dagli Enti di diritto pubblico e
parastatali,  anche  se  abbia superato i limiti di eta' previsti per
l'ammissione  ai concorsi stessi, purche' sia in possesso degli altri
requisiti  prescritti  nei  bandi di concorso e non abbia superato il
45° anno di eta'.