stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 luglio 1956, n. 1006

Abrogazione dell'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-9-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO